Il canone di locazione degli alloggi popolari è rapportato alle fasce di reddito complessivo di ogni nucleo familiare.
L’Ente concede una riduzione della quota di affitto collocando gli assegnatari in sei fasce che corrispondono ad altrettante percentuali di sconto sul canone sociale da versare allo IACP ai sensi della Legge Regionale 54/84.
Nella prima fascia, che corrisponde ad una decurtazione dell’85 % dell’importo, vengono collocati tutti quegli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all’importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavori aumentato dell'importo di una pensione sociale.
La seconda fascia prevede una riduzione pari al 67% che è applicabile solo per gli inquilini con reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite di assegnazione diminuito del 40%.
Gli assegnatari collocati in terza fascia potranno invece godere di uno sconto pari al 45% del canone mensile ed è concesso a quelle famiglie con reddito annuo complessivo superiore all’importo previsto per la seconda fascia e non superiore al limite per l’assegnazione diminuito del 20%.
La quarta fascia concede una riduzione del 25 % agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all’importo massimo per essere collocato in terza fascia e non superiore al limite di assegnazione. Il 10 % di decurtazione è previsto per tutti gli occupanti di alloggi popolari che sono collocati in quinta fascia e che quindi abbiano un reddito annuo complessivo superiore all’importo massimo previsto per la fascia precedente e non superiore al limite di assegnazione aumentato del 25%.
L’ultima fascia invece non prevede nessuna percentuale di sconto, quindi gli assegnatari ricadenti nella sesta fascia dovranno versare per intero il canone sociale.
Qualora il reddito complessivo superi l’importo dato dal doppio del limite massimo per l’assegnazione e che tale somma sia “percepita” in modo costante per più anni, s'incorre nella decadenza dello status di assegnatario.
Ai sensi dell’art. 33 della L.R. 54/84, l’assegnatario può, comunque, richiedere che il canone annuale non sia superiore al 10 % del proprio reddito annuo complessivo.
Tutti gli interessati possono redigere una apposita richiesta rivolgendosi, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e il mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00, presso la sede dell’Ente. Per maggiori informazioni è disponibile il numero gratuito: 800 661040.
La riduzione del canone di locazione
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- Creato: Mercoledì, 01 Giugno 2005 12:51