Presentazione
La presente “Carta dei Servizi” nasce dal profondo convincimento che in qualche misura possa contribuire a rendere più efficace e trasparente il rapporto tra l’Istituto e la sua utenza. La ricerca quotidiana dei nessi tra il concreto svolgersi dell’azione amministrativa da parte dell’Ente ed i diritti, mai disgiunti dai doveri dell’utenza è sicuramente la condizione per instaurare quel rapporto di “affidamento” reciproco senza il quale da un lato l’Istituto sarà sentito come il padrone di casa e l’utente vivrà rinserrato tra le pareti domestiche nel più totale distacco dalle tematiche complessive gestionali. Peraltro, questa Carta vuole inserirsi nel segmento della più recente legislazione della Pubblica Amministrazione comunemente conosciuta come “Legge Bassanini”.
E’ impegno preciso arrivare all’appuntamento della riforma dell’Istituto, che la Regione si appresta ad operare, avendo anche riorganizzato la struttura dell’Ente così da adeguarla sempre più alle esigenze dell’utenza. La presente Carta che individua dettagliatamente i diritti e i doveri dell’assegnatario da quelli dell’Istituto è un primo passo per ricercare quel clima di fiducia al quale facevo riferimento che è condizione indispensabile per un’armonica azione amministrativa da svolgere nell’interesse di tutti i soggetti.
Il mio impegno, fino alla scadenza del mandato, sarà principalmente mirato, con il costruttivo confronto con le organizzazioni sindacali dell’utenza e con l’apporto della struttura, al raggiungimento di tale obiettivo.
Cenno storico sullo IACP di Bari
Con regio decreto del 7 giugno 1906 iniziava la sua attività l’Istituto Autonomo per la costruzione delle case popolari.
Mesi addietro e precisamente in data 8 novembre 1905 e 25 – 26 – 27 gennaio e 3 febbraio 1906, il consiglio comunale di Bari, nel farsi promotore presso il Ministero dei Lavori Pubblici della nascita dell’Istituto, provvedeva a costituire un fondo iniziale di gestione di £.100.000 “da stanziare in quattro bilanci cominciando da quello del 1906” approvava lo statuto del nuovo Istituto e cedeva gratuitamente al costituendo Istituto 20.000 metri quadrati di suolo comunale da destinare alla costruzione di alloggi popolari.
Nato come ente morale, in attuazione alla legge Luzzatti n.254 del 31 maggio 1903, viene riconosciuto quale ente pubblico autonomo di ambito provinciale con Decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 23 febbraio 1937 n.1921 che approva anche il relativo nuovo statuto.
L’attività degli Istituti per le case popolari, quali soggetti di diritto pubblico,è stata disciplinata essenzialmente dalla legge del 6 giugno 1933 n.1129 e da successive leggi che poi hanno trovato organica sistemazione nel testo unico sulle disposizione sull’edilizia economica popolare di cui al Regio decreto del 28 aprile 1938 n.1165 tuttora ancora in vigore per taluni aspetti.
Con l’entrata in vigore del Testo Unico del ’38 viene disciplinato in maniera organica il sistema dei mutui di settore ed individuati gli organi di vigilanza.
Nel tempo si sono succedute tantissime disposizioni di legge. All’attualità la Regione ha il potere di definire gli assetti amministrativi degli istituti case popolari.
Dall’inizio della sua fondazione e sino al 1936 l’attività costruttiva dell’Istituto si è concentrata nella città di Bari. Il primo intervento edilizio è il cosiddetto gruppo “Madonnella“ realizzato sul suolo di cui alla donazione del Consiglio comunale di Bari.
Successivamente l’Istituto, anche a seguito di una corretta programmazione nazionale nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, ha realizzato migliaia di alloggi nella città capoluogo ed in provincia di Bari.
Il patrimonio in proprietà ed in gestione dell’Istituto ammonta a circa 24.000 alloggi.
L’Istituto ha sempre ritenuto che accanto all’attività costruttiva, fondamentale importanza assuma anche l’attività di gestione che significa qualità dei servizi da offrire alle famiglie residenti negli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
In questa prospettiva l’Istituto è anche impegnato per ottenere una riqualificazione dei quartieri di edilizia residenziale pubblica.
L'ERP e la Carta dei Servizi
La sigla E.R.P. significa edilizia residenziale pubblica e comprende nel caso che qui ci occupa nel suo insieme sia il complesso degli alloggi realizzati dagli Istituti Autonomi Case Popolari che i servizi offerti nell’ambito dell’attività di gestione di detto patrimonio.
A seguito dell’emanazione di varie leggi regionali di riforma, molti I.A.C.P. sono stati trasformati in A.T.E.R. – aziende territoriali per l’edilizia residenziale.
Gli Istituti Case Popolari della Regione Puglia, in attesa della legge regionale di riforma, sono stati commissariati. Sia le aziende che gli Istituti, gestiscono tutta la complessa materia dell’edilizia residenziale pubblica che partendo dall’assegnazione, materia di competenza comunale, si conclude con la riconsegna dell’alloggio.
La presente Carta è stata redatta per chiarire all’utenza i molteplici aspetti dei servizi resi dallo I.A.C.P. di Bari tenendo conto della legislazione nazionale in materia nonché delle disposizioni contenute nella Legge Regionale del 1984 n.54.
In questa ottica di miglioramento dei servizi offerti, l’Istituto di Bari ha ritenuto essenziale la partecipazione delle associazioni dell’utenza ai procedimenti amministrativi e alle scelte più rilevanti connesse alla politica dei servizi offerti.
Alcuni miglioramenti sono già stati realizzati e possono così sintetizzarsi:
- Istituzione dell’Ufficio relazioni con il Pubblico;
- Realizzazione del numero verde;
- Collegamento telematico con l’ufficio del registro;
- Assunzione da parte dell’Istituto dell’incarico di provvedere alla registrazione del contratto di locazione;
- Invio delle bollette per il pagamento dei canoni al domicilio dell’utente con cadenza bimestrale;
- Sostituzione delle apparecchiature informatiche e dei programmi così da realizzare un servizio migliore per l’utenza;
- Adeguamento dei procedimenti amministrativi a quanto disposto dalla legge 241/90;
- Predisposizione di apposita modulistica in ossequio alle disposizioni della legge 445/2000;
- Parziale ristrutturazione dei locali dell’Ente anche in funzione di una più confortevole attesa dell’utente.